1 Die Kürzung des Anspruchs auf Lohnfortzahlung nach Artikel 46 Absatz 2 unterbleibt, wenn die Arbeitsunfähigkeit die Folge eines Berufsunfalls oder einer Berufskrankheit ist.
2 Der Anspruch auf Lohnfortzahlung wird gekürzt oder entzogen, wenn Mitarbeitende eine Krankheit oder einen Unfall absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt haben.
1 La riduzione del diritto alla continuazione del versamento dello stipendio secondo l’articolo 46 capoverso 2 non è applicata quando l’incapacità lavorativa è dovuta a un infortunio professionale o a una malattia professionale.
2 Il diritto alla continuazione del versamento dello stipendio è ridotto o soppresso se i collaboratori hanno causato una malattia o un infortunio intenzionalmente o per negligenza grave.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.