1 Die Mitarbeitenden dürfen nicht öffentlich bekannte Informationen, von denen sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Kenntnis erhalten, nicht verwenden, um für sich oder andere einen Vorteil zu erlangen.
2 Verfügen Mitarbeitende insbesondere über nicht öffentlich bekannte Informationen, deren Bekanntwerden den Wert von Effekten und Devisen in voraussehbarer Weise beeinflussen kann, so dürfen sie keine Eigengeschäfte mit solchen Effekten oder Devisen tätigen. Der Kauf von Devisen zur Deckung des täglichen Bedarfs ist jederzeit gestattet.
3 Als Eigengeschäft gilt jedes Rechtsgeschäft:
4 Vorbehalten bleiben die börsenrechtlichen und die strafrechtlichen Bestimmungen.
1 I collaboratori non sono autorizzati a utilizzare informazioni che non sono di dominio pubblico, ottenute nell’ambito della loro attività professionale, per conseguire un vantaggio per sé o per terzi.
2 I collaboratori che dispongono segnatamente di informazioni che non sono di dominio pubblico, la cui divulgazione può influenzare la quotazione di valori mobiliari e valute in maniera prevedibile, non possono effettuare affari per conto proprio con tali valori mobiliari o valute. L’acquisto di valute per la copertura del fabbisogno giornaliero è sempre consentito.
3 È considerato affare per conto proprio ogni negozio giuridico che i collaboratori:
4 Sono fatte salve le disposizioni di diritto borsistico e di diritto penale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.