Für Waagen nach Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer 8, die vor dem 1. Januar 2017 geeicht wurden, gelten bis zur nächsten Nacheichung die bisherigen Fristen.
35 Eingefügt durch Ziff. III der V des EJPD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5225).
Per gli strumenti per pesare di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettera b numero 8 che sono stati oggetti di verificazione prima del 1° gennaio 2017 valgono i termini previgenti fino alla prossima verificazione successiva.
34 Introdotto dal n. III dell’O del DFGP del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5225).
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