1 Nichtselbsttätige Waagen, die gemäss der Wiegegeräteverordnung vom 15. August 198632 zugelassen wurden, können noch bis zum 30. April 2009 in Verkehr gebracht und der Ersteichung nach Anhang 5 Ziffer 2 der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 unterzogen werden.33
2 Nichtselbsttätige Waagen, die nach Absatz 1 erstgeeicht wurden und nichtselbsttätige Waagen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung geeicht wurden, dürfen weiterhin der Nacheichung unterzogen werden.
32 [AS 1986 2013, 2002 2136, 2004 2119. AS 2006 1545 Art. 11]
33 Fassung gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 2. Okt. 2006, in Kraft seit 30. Okt. 2006 (AS 2006 4189).
1 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che sono stati ammessi secondo l’ordinanza del DFGP del 15 agosto 198631 sugli strumenti per pesare possono ancora essere immessi sul mercato e presentati alla verificazione iniziale secondo l’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione fino al 30 aprile 2009.32
2 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, che sono stati oggetto della verificazione iniziale secondo il capoverso 1 e quelli che sono già stati oggetto di verificazioni prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, possono ulteriormente essere presentati alla verificazione successiva.
31 [RU 1986 2013, 2002 2136, 2004 2119. RU 2005 5145 art. 11]
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4189).
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