1 Das Verfahren richtet sich nach kantonalem Recht.
2 Der Weiterzug von Entscheiden letzter kantonaler Instanzen richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
1 La procedura è disciplinata dal diritto cantonale.
2 Il ricorso contro decisioni pronunciate in ultima istanza cantonale si fonda sulle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.