1 Die Aufgaben der PsyKo sind in Artikel 37 PsyG festgehalten.
2 Die PsyKo kann Subkommissionen einsetzen und bestimmt im Einsetzungsbeschluss deren Aufgaben, die Präsidentin oder den Präsidenten sowie deren Mitglieder.
3 Sie kann in Absprache mit dem BAG und im Rahmen der für die Kommissionsarbeit verfügbaren Mittel Sachverständige beratend beiziehen, die ihr nicht angehören.
1 I compiti della PsiCo sono stabiliti nell’articolo 37 LPPsi.
2 La PsiCo può istituire sottocommissioni per le quali, nella decisione di istituzione, stabilisce i compiti e designa il presidente nonché i membri.
3 D’intesa con l’UFSP e nel quadro delle risorse disponibili per la sua attività, la PsiCo può far capo a periti esterni con funzioni di consulenza.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.