(Art. 77 VGS)
Die Spielbanken dürfen zu gesperrten Spielerinnen und Spielern keine kommerziellen Kontakte aufnehmen.
(art. 77 OGD)
Le case da gioco non possono avere alcun contatto commerciale con i giocatori esclusi dal gioco.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.