1 Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nicht in aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung betreiben.
2 Die Werbung darf sich nicht an Minderjährige oder an gesperrte Personen richten.
3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte Geldspiele ist verboten.
1 Gli organizzatori di giochi in denaro devono astenersi dal fare pubblicità importuna o ingannevole.
2 La pubblicità non può essere destinata a minorenni o a persone escluse dal gioco.
3 È vietata la pubblicità di giochi in denaro non autorizzati in Svizzera.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.