Die Kantone können in rechtsetzender Form die Durchführung der folgenden Grossspiele verbieten:
Nella loro legislazione, i Cantoni possono prevedere il divieto di svolgimento dei seguenti giochi di grande estensione:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.