1 Der Bundesrat entscheidet über die Erteilung der Konzession; sein Entscheid ist nicht anfechtbar.
2 Die Konzession wird im Bundesblatt und im Amtsblatt des Standortkantons publiziert.
1 Il Consiglio federale decide sul rilascio della concessione; la decisione non è impugnabile.
2 La concessione è pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di ubicazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.