1 Gesuche um Finanzhilfe sind dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) einzureichen. Dieses holt die Stellungnahmen der unmittelbar betroffenen Kantone ein. Es kann zur Prüfung der Gesuche auch Sachverständige beiziehen.
2 Es entscheidet nach Konsultation der direkt betroffenen Bundesämter über die Gewährung der Finanzhilfen.
1 Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Quest’ultima consulta i Cantoni direttamente interessati. Per l’esame delle domande può anche rivolgersi a esperti.
2 La SECO decide in merito all’assegnazione degli aiuti finanziari dopo aver consultato gli Uffici federali direttamente interessati.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.