Die dem Direktor oder der Direktorin und den übrigen Geschäftsleitungsmitgliedern gewährten Nebenleistungen nach den Artikeln 5 und 9 Absatz 2 der Kaderlohnverordnung vom 19. Dezember 200310 dürfen nicht mehr als 10 Prozent des Basislohns ausmachen. Ausgenommen sind pauschale Leistungsprämien und Bonifikationen nach Artikel 5 der Kaderlohnverordnung.
Le prestazioni accessorie accordate al direttore e agli altri membri della direzione secondo gli articoli 5 e 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 dicembre 200310 sulla retribuzione dei quadri non possono superare il 10 per cento dello stipendio di base. Sono esclusi i premi forfettari di prestazione e le provvigioni secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sulla retribuzione dei quadri.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.