1 Der Basislohn der Direktorin oder des Direktors entspricht maximal der Obergrenze der Lohnklasse 34‒37 gemäss Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 20019.
2 Der variable Lohnanteil richtet sich nach quantitativen und qualitativen Kriterien und entspricht maximal 2.5 Monatslöhnen.
1 Lo stipendio base del direttore non può superare l’importo massimo delle classi di stipendio 34-37 secondo l’ordinanza del 3 luglio 20019 sul personale federale.
2 La componente variabile dello stipendio si basa su criteri quantitativi e qualitativi e corrisponde al massimo a 2,5 mensilità.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.