1 Das BBL bezeichnet nach Anhörung der mitbetroffenen Bundesämter und der Eidgenössischen Kommission für Bauprodukte (Art. 30) die EBD, die geeignet sind, als Grundlage für die Ausstellung einer ETB durch eine TBS zu dienen.
2 Der Bundesrat regelt die Anforderungen an den Inhalt eines EBD, damit dieses bezeichnet werden kann.
3 Hat das BBL ein EBD bezeichnet, so kann eine ETB auch dann ausgestellt werden, wenn ein Mandat für eine harmonisierte Norm erteilt wurde, längstens aber bis zu dem Zeitpunkt, zu welchem eine bezeichnete harmonisierte Norm erstmals verwendet werden kann, um eine Leistungserklärung für ein von der Norm erfasstes Bauprodukt zu erstellen.
1 Previa consultazione degli uffici federali interessati e della Commissione federale dei prodotti da costruzione (art. 30), l’UFCL designa i documenti per la valutazione europea atti a servire da base per il rilascio della valutazione tecnica europea da parte di un organismo di valutazione tecnica.
2 Il Consiglio federale disciplina i requisiti che il contenuto di un documento per la valutazione europea deve soddisfare per poter essere designato.
3 Se l’UFCL ha designato un documento per la valutazione europea, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stato conferito un mandato relativo a una norma armonizzata, tuttavia al più tardi nel momento in cui una norma armonizzata designata può essere applicata per la prima volta per redigere una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.