1 Die Kantone bezeichnen für jedes Wasser- und Zugvogelreservat einen oder mehrere Reservatsaufseher. Sie statten diese mit den Rechten der gerichtlichen Polizei gemäss Artikel 26 des Jagdgesetzes aus.
2 Die Reservatsaufseher der Wasser- und Zugvogelreservate gehören zum kantonalen Personal.33
3 Sie unterstehen der kantonalen Fachstelle.
4 Die Anstellung erfolgt durch den Kanton. Das BAFU ist vorher anzuhören.34
5 Liegen Wasser- und Zugvogelreservate in der Nähe der Landesgrenzen, sind auch die Grenzwächter mit den Aufgaben der Jagdpolizei zu betrauen.
33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 15. Juli 2015 (AS 2015 2209).
34 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 15. Juli 2015 (AS 2015 2209).
1 I Cantoni designano uno o più sorveglianti per ogni riserva d’uccelli acquatici e migratori. Conferiscono loro i diritti di polizia giudiziaria secondo l’articolo 26 della legge sulla caccia.
2 I sorveglianti delle riserve d’uccelli acquatici e migratori fanno parte del personale cantonale.33
3 Sono subordinati al servizio cantonale competente.
4 Sono nominati dal Cantone. L’UFAM dev’essere consultato preventivamente.34
5 Se le riserve di uccelli acquatici e migratori sono in prossimità delle frontiere nazionali, i compiti di polizia della caccia devono essere affidati anche alle guardie di confine.
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2209).
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