1 Der Wald ist so zu bewirtschaften, dass er seine Funktionen dauernd und uneingeschränkt erfüllen kann (Nachhaltigkeit).
2 Die Kantone erlassen Planungs- und Bewirtschaftungsvorschriften; sie tragen dabei den Erfordernissen der Holzversorgung, des naturnahen Waldbaus und des Natur- und Heimatschutzes Rechnung.
3 Lassen es der Zustand des Waldes und die Walderhaltung zu, so kann namentlich aus ökologischen und landschaftlichen Gründen auf die Pflege und Nutzung des Waldes ganz oder teilweise verzichtet werden.
4 Die Kantone können zur Erhaltung der Artenvielfalt von Fauna und Flora angemessene Flächen als Waldreservate ausscheiden.
5 Wo es die Schutzfunktion erfordert, stellen die Kantone eine minimale Pflege sicher.
1 La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità23).
2 I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione. Al riguardo tengono conto delle esigenze dell’approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica24 e della protezione della natura e del paesaggio.
3 Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento.
4 Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata.
5 Se il mantenimento della funzione protettiva lo esige, i Cantoni devono garantire un minimo di cure.
23 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).
24 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).
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