Auf Anordnung des BLV sorgt die Kantonstierärztin oder der Kantonstierarzt dafür, dass im Kontrollgebiet stichprobenweise Untersuchungen auf Influenza-A-Viren in Geflügelhaltungen durchgeführt werden.
1 I detentori di animali devono notificare a un veterinario il verificarsi, nella loro azienda detentrice di pollame, di sintomi respiratori evidenti negli animali, di una diminuzione della produzione di uova o di una diminuzione dell’assunzione di cibo e acqua.
2 I detentori che detengono 100 esemplari di pollame e oltre devono tenere anche un registro degli esemplari morti e dei segni particolari di malattia.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.