Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.443.116 Verordnung des BLV vom 24. November 2022 über Massnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Aviären Influenza

916.443.116 Ordinanza dell’USAV del 24 novembre 2022 che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 11 Märkte und Ausstellungen

An Märkten, Ausstellungen und ähnlichen Veranstaltungen im Kontrollgebiet darf kein Geflügel aufgeführt werden.

Art. 8 Misure per i detentori di animali

1 I detentori di animali nella zona di controllo devono proteggere la loro azienda detentrice di pollame dall’introduzione dell’influenza aviaria. A tal fine, essi adottano una delle seguenti misure:

a.
limitano l’uscita del pollame da cortile all’area con clima esterno chiusa;
b.
assicurano che nell’area esterna le poste di foraggiamento e abbeveraggio siano inaccessibili agli uccelli selvatici e che le aree di uscita e i bacini d’acqua siano protetti dall’entrata di uccelli selvatici mediante recinzioni o reti con maglie di dimensioni non superiori a 4 cm;
c.
tengono il pollame da cortile in un pollaio chiuso o in un altro sistema di stabulazione chiuso non accessibile agli uccelli selvatici.

2 Devono tenere separati gli uccelli degli ordini dei galliformi (Galliformes) dagli uccelli degli ordini degli anseriformi (Anseriformes) e dei ratiti (Struthioniformes).

3 Devono impedire che il virus sia introdotto nell’azienda detentrice di pollame attraverso le persone e le attrezzature:

a.
limitando allo stretto necessario il numero di persone che hanno accesso all’azienda;
b.
allestendo una stazione igienizzante;
c.
provvedendo affinché:
1.
nell’azienda si entri esclusivamente con indumenti e scarpe utilizzati solo per lavorare in azienda e che questi siano regolarmente lavati o puliti, e
2.
tutte le persone si lavino e disinfettino le mani prima di entrare nell’azienda e dopo aver terminato il lavoro.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.