1 Stellt das
2 Das
1 Se l’UDSC constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, lo comunica all’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.
2 L’UDSC fornisce, su richiesta, all’autorità cantonale competente informazioni riguardo a tutti i fatti importanti e le consente di esaminare gli atti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.