1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 am 1. Januar 2022 in Kraft.
2 Die Artikel 44, 46 und 48 treten am 1. Januar 2024 in Kraft.
3 Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 3 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2 Gli articoli 44, 46 e 48 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.
3 L’articolo 33 capoverso 1 lettera b numero 3 entra in vigore il 1° gennaio 2023.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.