Das Bundesamt vollzieht diese Verordnung, soweit damit nicht andere Behörden betraut sind.
L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, in quanto essa non preveda altrimenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.