1 Gesuche um Zulassung als Produzent sind an das Bundesamt zu richten; dieses erteilt die Zulassung und teilt jedem Produzenten eine Nummer zu.
2 Eine gesonderte Zulassung ist erforderlich:
3 Die Produzenten werden für ein Jahr zugelassen; die Zulassung wird stillschweigend von Jahr zu Jahr verlängert, sofern die Bedingungen erfüllt sind und die Qualität des produzierten anerkannten Materials den Anforderungen dieser Verordnung genügt.
1 Le domande di riconoscimento come produttore devono essere inoltrate all’Ufficio federale il quale accorda il riconoscimento e attribuisce un numero a ogni produttore.
2 Un riconoscimento specifico è necessario:
3 I produttori sono riconosciuti per un periodo di un anno, che può essere prolungato tacitamente di anno in anno fintanto che le condizioni sono adempiute e la qualità del materiale certificato (s.l.) prodotto soddisfa le esigenze della presente ordinanza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.