1 Saat- und Pflanzgut von Kandidatensorten darf zur Weitervermehrung oder für Versuchszwecke in Verkehr gebracht werden, ohne dass die Sorte in den Sortenkatalog aufgenommen worden ist, sofern:
2 Das BLW kann die Höchstmenge Saat- oder Pflanzgut verfügen, die pro Kandidatensorte in Verkehr gebracht werden darf.
89 Fassung gemäss Ziff. I der V des WBF vom 7. Juni 2010, in Kraft seit 1. Juli 2010 (AS 2010 2763).
1 Le sementi e i tuberi-seme di varietà sperimentali possono essere commercializzati per moltiplicazione susseguente o a scopi scientifici senza che la varietà sia stata ammessa nel catalogo delle varietà, se:
2 L’UFAG può determinare la quantità massima di sementi o di tuberi-seme che possono essere commercializzati per ogni varietà sperimentale.
88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).
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