1 Das BLW vollzieht diese Verordnung, soweit damit nicht andere Behörden beauftragt sind.
2 Das
1 L’UFAG esegue la presente ordinanza, sempre che altre autorità non ne siano incaricate.
2 L’UDSC esegue la presente ordinanza alla frontiera e mette a disposizione dell’UFAG i dati concernenti le quantità di prodotti agricoli importate.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.