1 Baukredite werden bis zur Höhe von 75 Prozent der verfügten öffentlichen Beiträge gewährt. Bei Teilzusicherungen kann der Baukredit auf der Grundlage des gesamten öffentlichen Beitrags des bewilligten Projekts berechnet werden.
2 Bei Massnahmen, die in Etappen ausgeführt werden, darf der Baukredit 75 Prozent der Summe der noch nicht ausbezahlten öffentlichen Beiträge aller bereits bewilligten Etappen nicht übersteigen.
3 Die Höhe der Konsolidierungskredite beträgt höchstens 50 Prozent der anrechenbaren Kosten, die nach Abzug allfälliger öffentlicher Beiträge verbleiben. Bei Vorhaben, die nach Anhang 2 schlecht tragbar, aber unbedingt notwendig sind, kann der Ansatz auf höchstens 65 Prozent erhöht werden.
1 I crediti di costruzione sono concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei contributi pubblici decisi. Nel caso di assegnazioni parziali, il credito di costruzione può essere calcolato sulla base del contributo pubblico totale del progetto autorizzato.
2 Nel caso di provvedimenti realizzati a tappe, il credito di costruzione non può superare il 75 per cento della somma dei contributi pubblici non ancora versati per tutte le tappe già autorizzate.
3 L’importo dei crediti di consolidamento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili dopo la deduzione di eventuali contributi pubblici. Nel caso di progetti di cui all’allegato 2 difficilmente sopportabili ma assolutamente necessari, l’aliquota può essere aumentata fino al massimo al 65 per cento.
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