1 Wenn in der ersten Hälfte der Laufzeit der Steuererleichterungen mindestens 50 Prozent der gemäss Geschäftsplan über die gesamte Dauer der Steuererleichterung des Bundes geplanten neuen Arbeitsplätze geschaffen werden, so entspricht APneu der im Geschäftsplan enthaltenen Gesamtzahl dieser Arbeitsplätze.
2 Wenn in der ersten Hälfte der Laufzeit der Steuererleichterungen weniger als 50 Prozent der gemäss Geschäftsplan über die gesamte Dauer der Steuererleichterung des Bundes geplanten neuen Arbeitsplätze geschaffen werden, so entspricht APneu der Anzahl der in der ersten Hälfte geschaffenen Arbeitsplätze multipliziert mit dem Faktor 2.
3 Läuft die Steuererleichterung über eine ungerade Anzahl Jahre, so wird die Erfüllungsfrist um sechs Monate verlängert.
4 Bei Vorhaben produktionsnaher Dienstleistungsbetriebe ist die Voraussetzung gemäss Artikel 6 Absatz 2 der Bundesratsverordnung bis zur Hälfte der Laufzeit zu erfüllen.
1 Se nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale è creato almeno il 50 per cento dei nuovi posti di lavoro previsti dal piano aziendale per tutta la durata dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione, PLnuovi corrisponde al numero complessivo di tali posti di lavoro indicato nel piano aziendale.
2 Se nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale è creato meno del 50 per cento dei nuovi posti di lavoro previsti dal piano aziendale per tutta la durata dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione, PLnuovi corrisponde al numero di posti di lavoro creati nella prima metà del periodo di agevolazione fiscale moltiplicato per il fattore 2.
3 Se l’agevolazione fiscale è concessa per un numero di anni dispari, il termine per l’adempimento è prolungato di sei mesi.
4 Nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive la condizione di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del Consiglio federale è da soddisfare entro la metà del periodo di agevolazione fiscale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.