1 Der Ersatz von Unterstützungskosten durch den Bund nach besonderen Erlassen29 bleibt vorbehalten.
2 Anspruch auf Ersatz hat der unterstützende Aufenthalts- oder Wohnkanton.
28 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 8. April 2017 (AS 2015 319; BBl 2012 7741 7869).
1 È riservato il rimborso di spese d’assistenza da parte della Confederazione in base a speciali disposti.28
2 Ha diritto al rimborso il Cantone di dimora o di domicilio che ha prestato l’assistenza.
27 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dall’8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899 6995).
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