Die Finanzhilfe wird erst gewährt, wenn eine Baubewilligung vorliegt.
I sussidi sono accordati soltanto a condizione che sia stata rilasciata un’autorizzazione edilizia.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.