Der Bund kann für den Vollzug des Gesetzes Dachorganisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus beiziehen.
84 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. März 1998, in Kraft seit 1. Juli 1998 (AS 1998 1420).
La Confederazione può associare all’esecuzione della legge le organizzazioni mantello che si occupano di costruzione di abitazioni di pubblica utilità.
85 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1420).
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