Anmerkungen im Grundbuch nach diesem Gesetz sind gebührenfrei.
Le menzioni a registro fondiario previste dalla presente legge sono esenti da tasse.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.