1 Die Überbrückungsleistungen werden aus allgemeinen Bundesmitteln finanziert.
2 Die Kantone tragen die Vollzugskosten.
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und das Verfahren betreffend die Ausrichtung der Bundesmittel nach Absatz 1 an die Kantone.
1 Le prestazioni transitorie sono finanziate con le risorse generali della Confederazione.
2 I Cantoni assumono le spese d’esecuzione.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura per il versamento ai Cantoni delle risorse della Confederazione di cui al capoverso 1.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.