1 Die Kosten für die Entwicklung und den Betrieb der Informationssysteme werden vom Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung gedeckt.
2 Der Bund beteiligt sich mit einem pauschalen Beitrag an den Kosten der Informationssysteme nach Artikel 83 Absatz 1bis Buchstaben b–e AVIG.
3 Die Höhe der Pauschale bemisst sich nach den Kosten, die für die Erfüllung von Bundesaufgaben anfallen.
4 Die Einzelheiten werden in einer Vereinbarung zwischen dem Bund und der Aufsichtskommission für den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung geregelt.
1 I costi per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d’informazione sono coperti dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
2 La Confederazione partecipa ai costi dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lettere b–e LADI con un contributo forfettario.
3 L’importo del contributo forfettario è calcolato in base ai costi sostenuti per l’adempimento dei compiti federali.
4 I particolari sono disciplinati in un accordo tra la Confederazione e la commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.