Die Kantone können für die Berechtigten günstigere Regelungen festlegen.
I Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.