1 Die Familienzulagen für Nichterwerbstätige werden von den Kantonen finanziert.
2 Die Kantone können vorsehen, dass Nichterwerbstätige einen in Prozenten ihrer AHV-Beiträge zu berechnenden Beitrag leisten müssen, sofern diese Beiträge den Mindestbeitrag nach Artikel 10 AHVG31 übersteigen.
1 Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni.
2 I Cantoni possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS32.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.