1 Alle elektrischen Installationen und Apparate in Spritzräumen und in Spritzständen müssen den Regeln für schwadensichere elektrische Installationsmaterialien und Apparate (Regeln für schwadensicheres Material) des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins entsprechen, es sei denn,
2 Die den Regeln für schwadensicheres Material nicht entsprechenden elektrischen Installationen und Apparate sind so anzuordnen, dass sie vom Spritzstrahl nicht getroffen werden können.
3 Alle elektrischen Installationen im Innern von Spritzkapellen oder unmittelbar ausserhalb derselben auf der Bedienungsseite müssen den Vorschriften für explosionssichere elektrische Installationsmaterialien und Apparate des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins entsprechen, es sei denn, sie werden von der Frischluft umspült oder abgeschirmt und seien nicht der Verschmutzung ausgesetzt.
1 Tutte le installazioni e apparecchiature elettriche, situate nei locali e nei posti di spruzzo, devono essere conformi alle regole per il materiale e gli apparecchi elettrici temporaneamente antideflagranti (Regole per il materiale temporaneamente antideflagrante) dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici, eccetto quando
2 Le installazioni e le apparecchiature elettriche, non conformi alle regole per il materiale temporaneamente antideflagrante, vanno collocate in modo da non poter essere raggiunte dagli spruzzi delle pistole.
3 Tutte le installazioni elettriche all'interno delle cabine a spruzzo o direttamente al loro esterno, dal lato servizio, devono essere conformi alle prescrizioni dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici, concernenti i materiali d'installazione e gli apparecchi elettrici antideflagranti, salvo che dette installazioni si trovino in un flusso di aria fresca o da esso protette e non siano esposte all'insudiciamento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.