Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)
Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)
1 Gerüstgänge müssen über Gerüsttreppen sicher zugänglich sein. Anstelle von Gerüsttreppen dürfen in folgenden Fällen Durchstiegsbeläge verwendet werden:
2 Gerüsttreppen und Durchstiegsbeläge müssen so angebracht werden, dass sie von jedem Arbeitsplatz aus höchstens 25 m entfernt sind.
3 An Arbeitsgerüsten, die höher als 25 m sind, ist zudem mindestens ein Aufzug zu montieren, der vom Hersteller für Material- und Personentransporte vorgesehen ist. Der Aufzug ersetzt nicht die erforderlichen Zugänge.
4 An den Gerüsttreppen ist stirnseitig ein Seitenschutz nach Artikel 22 anzubringen.
1 Un ponte da lattoniere è una corsia del ponteggio che permette di effettuare in condizioni di sicurezza lavori al bordo dei tetti.
2 Quando l’altezza di caduta misurata a partire dalla gronda o dal bordo del tetto piano supera i 2 m, occorre installare un ponte da lattoniere 1 m al massimo al di sotto della gronda o del bordo del tetto piano.
3 Il piano di calpestio del ponte da lattoniere deve essere dimensionato in modo da resistere a una sollecitazione dinamica, come la caduta dal tetto.
4 La protezione laterale del ponte da lattoniere deve distare almeno 60 cm dalla gronda installata o dal bordo esterno del tetto. Il corrente principale deve superare di almeno 80 cm il bordo del tetto.
Art. 59 Parete di protezione da copritetto
1 La parete di protezione da copritetto è un dispositivo di protezione installato sul ponte da lattoniere per arrestare la caduta dal tetto di persone, oggetti o materiale.
2 La parete di protezione da copritetto può comportare aperture fino a una superficie di 100 cm2.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.