1 Es ist ein Kommunikationsnetz einzurichten, das folgenden Personen in geeigneter Form eine Sprechverbindung ermöglicht:
2 Zwischen der Taucherin oder dem Taucher und der Signalfrau oder dem Signalmann muss eine dem Stand der Technik entsprechende Sprechverbindung bestehen.
3 Ab einer Tauchtiefe von 10 m müssen die Tauchparameter wie Tauchtiefe, Tauchzeit und Dekompressionszeiten überwacht werden können.
4 Bei forensischen, Rettungs-, Such- und Bergungstaucheinsätzen, namentlich dynamischen Taucheinsätzen, der Polizei- und Rettungstaucherinnen und -taucher, bei der dazugehörigen Tauchgrundausbildung, bei der Weiterbildung und bei Trainingstauchgängen der Polizei- und Rettungstaucherinnen und -taucher kann auf eine Sprechverbindung nach Absatz 2 verzichtet werden, wenn dies insbesondere aufgrund der Strömungsverhältnisse, der Unterwassertopografie, aufgrund von Hindernissen im Wasser sowie für das Eindringen in Bergungsobjekte notwendig ist.21
5 Im Rahmen der beruflichen Ausbildungstätigkeit können Tauchinstruktorinnen und Tauchinstruktoren ohne Sprechverbindung nach Absatz 2 tauchen.22
21 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 16. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 3239).
22 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 16. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 3239).
1 Deve essere creata una rete di comunicazione che consenta di stabilire un adeguato collegamento vocale fra le persone seguenti:
2 Tra il lavoratore subacqueo e il segnalatore vi deve essere un collegamento vocale corrispondente allo stato della tecnica.
3 A partire da una profondità di immersione di dieci metri, i parametri di immersione quali la profondità di immersione, la durata di immersione e i tempi di decompressione devono poter essere sorvegliati.
4 È possibile rinunciare al collegamento vocale di cui al capoverso 2 durante gli interventi in immersione forensi, di salvataggio, di ricerca e di recupero, segnatamente dinamici, svolti dai lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio, nonché durante la rispettiva formazione di base in immersione subacquea, la formazione continua e le immersioni di allenamento dei lavoratori subacquei della polizia e di salvataggio, se è necessario segnatamente in ragione delle correnti, della topografia subacquea, di ostacoli in acqua e per la penetrazione in oggetti da recuperare. 21
5 Nel quadro della loro attività di formazione professionale, gli istruttori subacquei possono immergersi senza il collegamento vocale di cui al capoverso 2. 22
21 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3239).
22 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3239).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.