Diese Verordnung tritt rückwirkend auf den 1. Januar 1986 in Kraft.
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1986.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.