1 Der abgestufte Kürzungssatz nach Ziffer II Absatz 2 der Änderung vom 25. September 2015227 des UVG findet wie folgt Anwendung:
2 Absatz 2 der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 25. September 2015 des UVG gilt auch für Unfälle, die sich vor Inkrafttreten dieser Änderung des Gesetzes ereignet haben, für die die Rente aber erst danach zu laufen beginnt.
3 Die Reserven nach Artikel 111 Absätze 1 und 3 des bisherigen Rechts, über die die Versicherer nach Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe c UVG beim Inkrafttreten der Änderung vom 9. November 2016 verfügen, werden in die Reserven nach Artikel 90 Absatz 3 UVG überführt.
226 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. Nov. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4393).
1 L’aliquota graduata di riduzione ai sensi del numero II capoverso 2 della modifica del 25 settembre 2015267 della legge si applica nel seguente modo:
2 Il capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica della legge del 25 settembre 2015 si applica anche agli infortuni avvenuti prima dell’entrata in vigore di questa modifica della legge, ma per i quali il versamento della rendita inizia in un momento successivo.
3 Le riserve secondo l’articolo 111 capoversi 1 e 3 del diritto anteriore, di cui gli assicuratori dispongono secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettera c della legge al momento dell’entrata in vigore della modifica del 9 novembre 2016, sono trasposte nelle loro riserve secondo l’articolo 90 capoverso 3 della legge.
266 Introdotto dal n. I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.