Der Versicherer kann die zu hohen Prämieneinnahmen in einem Kanton ausgleichen, wenn sein Versichertenbestand in diesem Kanton über dem im Sinne von Artikel 91 Absatz 1 KVV15 definierten sehr kleinen Bestand liegt.
14 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. April 2021, in Kraft seit 1. Juni 2021 (AS 2021 254).
L’assicuratore può compensare i premi incassati in eccesso in un Cantone se l’effettivo dei suoi assicurati in questo Cantone è superiore all’effettivo molto piccolo ai sensi dell’articolo 91 capoverso 1 OAMal15.
14 Introdotto dal n. I dell’O del 14 apr. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 254).
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