Das Verfahren der Kommission richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 19683.
Le procedure della Commissione sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.