(Art. 53k Bst. d BVG)
Als Revisionsstelle können nur Unternehmen tätig sein, die von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde als staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200514 zugelassen sind.
(53k lett. d LPP)
Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione soltanto le imprese che sono state abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori in quanto imprese di revisione sotto sorveglianza statale ai sensi della legge del 16 dicembre 200514 sui revisori.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.