(art. 53k lett. c ed e LPP)
1 Gli articoli 699, 700, 702, 702a e 703 del Codice delle obbligazioni2 si applicano per analogia alla convocazione e allo svolgimento dell’assemblea degli investitori.
2 Il diritto di voto degli investitori si determina in base alla loro quota di partecipazione al patrimonio d’investimento.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.