1 L’Ufficio centrale di compensazione comunica all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) la somma dei salari provvisoria e quella definitiva su cui si basa il calcolo dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF400.
2 L’Ufficio centrale di compensazione indica la somma dei salari separatamente per ogni ufficio AI.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.