372 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3721).
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2 Quando una prestazione deve essere ridotta o soppressa in seguito al riesame dei diritti dell’assicurato, la modificazione corrispondente è valida soltanto a partire dal mese seguente la nuova decisione. Per le rendite, l’assegno per grandi invalidi e il contributo per l’assistenza è applicabile l’articolo 88bis capoverso 2.374
3 Alla restituzione non condonata di prestazioni irrecuperabili si applica per analogia l’articolo 79bis OAVS.375
373 Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
374 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
375 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).
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