1 Das BSV entscheidet über die zu vergütenden Kosten nach Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe a IVG und erlässt die dafür notwendigen Weisungen.282
2 Die Ausgleichskasse wird für Aufgaben, die sie für die IV wahrnimmt, entschädigt.
281 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155).
282 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 706).
1 L’UFAS decide sulle spese rimborsabili conformemente all’articolo 67 capoverso 1 lettera a LAI ed emana le direttive necessarie a tal fine.282
2 La cassa di compensazione viene risarcita per i compiti svolti a favore dell’assicurazione per l’invalidità.
Art. 56283 Locali per gli organi d’esecuzione
1 L’UFAS incarica il Fondo di compensazione AVS/AI/IPG (compenswiss) di acquistare, costruire o vendere, con imputazione ai conti ordinari dell’AI, i locali per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione per l’invalidità. Questi locali fanno parte degli attivi dell’assicurazione per l’invalidità.
2 L’usufrutto è disciplinato in un contratto di diritto pubblico stipulato tra l’ufficio AI e compenswiss. Il contratto stabilisce almeno i dettagli relativi all’utilizzo degli immobili e l’indennità. L’UFAS disciplina i dettagli dell’usufrutto necessari e approva i contratti.
281 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
282 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
283 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.