1 Die IV-Stelle entscheidet spätestens 30 Tage nach Eingang der Meldung, ob Massnahmen der Frühintervention nach Artikel 7d IVG angezeigt sind.
2 Sind solche Massnahmen angezeigt, so fordert sie die versicherte Person auf, sich bei der IV anzumelden.
1 Al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’ufficio AI decide se sono indicati provvedimenti d’intervento tempestivo ai sensi dell’articolo 7d LAI.
2 Se tali provvedimenti sono indicati, esso ordina all’assicurato di annunciarsi all’AI.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.