Der Bundesrat setzt eine IV-Stelle für Versicherte im Ausland ein.
Il Consiglio federale istituisce un ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.
318 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.