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152 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817).
1 L’assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all’assicurato che acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto.
2 Se al posto di un mezzo ausiliario un assicurato ha bisogno dei servizi di terzi, l’assicurazione può assegnare sussidi a tal fine.
3 Se, per esercitare l’attività professionale in un’azienda agricola o artigianale, l’assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario costoso che l’assicurazione non potrà recuperare o potrà riutilizzare solo difficilmente, l’assicurazione può accordare invece del mezzo ausiliario un mutuo che si ammortizza automaticamente.
4 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei sussidi di cui ai capoversi 1 e 2, nonché l’importo del mutuo di cui al capoverso 3.
155 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
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