1 Regelt das Gericht oder die Kindesschutzbehörde die gemeinsame elterliche Sorge, die Obhut oder die Betreuungsanteile geschiedener oder nicht miteinander verheirateter Eltern, so wird gleichzeitig die Anrechnung der Erziehungsgutschriften geregelt.
2 Betreut ein Elternteil das gemeinsame Kind zum überwiegenden Teil, so rechnet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde diesem Elternteil die ganze Erziehungsgutschrift an. Betreuen beide Eltern ihr Kind zu gleichen Teilen, so wird die Erziehungsgutschrift hälftig aufgeteilt.
3 Kommt die gemeinsame elterliche Sorge aufgrund einer Erklärung der Eltern an das Zivilstandsamt oder an die Kindesschutzbehörde zustande, so vereinbaren die Eltern gleichzeitig schriftlich, dass die ganze Erziehungsgutschrift einem Elternteil anzurechnen ist oder dass sie hälftig aufzuteilen ist, oder sie reichen innert drei Monaten eine solche Vereinbarung bei der zuständigen Kindesschutzbehörde ein. Geht innert dieser Frist keine Vereinbarung ein, so regelt die Kindesschutzbehörde die Anrechnung der Erziehungsgutschriften von Amtes wegen gemäss Absatz 2.
4 Unter Vorbehalt von Artikel 52f Absatz 4 können die Eltern jederzeit schriftlich vereinbaren, dass die ganze Erziehungsgutschrift künftig einem Elternteil anzurechnen ist oder dass sie künftig hälftig aufzuteilen ist. Dies gilt auch, wenn das Gericht oder die Kindesschutzbehörde die Anrechnung der Erziehungsgutschriften bereits geregelt hat.
5 Für die hälftige Aufteilung der Erziehungsgutschrift gilt Artikel 29sexies Absatz 3 zweiter Satz AHVG sinngemäss.
6 Solange die Anrechnung der Erziehungsgutschriften nicht geregelt ist, wird die ganze Erziehungsgutschrift der Mutter angerechnet.
7 Änderungen in der Anrechnung der Erziehungsgutschriften werden am 1. Januar des Folgejahres wirksam.
230 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Mai 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 1361).
1 Il giudice o l’autorità di protezione dei minori che decide in merito all’autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio, all’attribuzione della custodia oppure alla partecipazione alla cura del figlio stabilisce nel contempo l’assegnazione degli accrediti per compiti educativi.
2 Il giudice o l’autorità di protezione dei minori assegna l’intero accredito per compiti educativi al genitore che provvede in misura preponderante alla cura del figlio comune. L’accredito per compiti educativi va diviso per metà se i genitori partecipano in ugual misura alla cura del figlio.
3 I genitori che istituiscono l’autorità parentale congiunta sulla base di una dichiarazione all’ufficio dello stato civile o all’autorità di protezione dei minori concludono nel contempo per scritto una convenzione secondo cui l’intero accredito per compiti educativi va assegnato a uno di loro o diviso per metà, oppure presentano una tale convenzione entro tre mesi alla competente autorità di protezione dei minori. Se la convenzione non è presentata entro tale termine, l’autorità di protezione dei minori decide d’ufficio sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi conformemente al capoverso 2.
4 I genitori possono convenire per scritto in ogni momento che, fatto salvo l’articolo 52f capoverso 4, in futuro l’accredito per compiti educativi sarà interamente assegnato a uno di loro o diviso per metà. Ciò vale anche se un giudice o l’autorità di protezione dei minori ha già deciso in merito all’assegnazione dell’accredito per compiti educativi.
5 L’articolo 29sexies capoverso 3 secondo periodo LAVS si applica per analogia alla divisione per metà dell’accredito per compiti educativi.
6 Fino alla decisione in merito alla sua assegnazione, l’accredito per compiti educativi è interamente assegnato alla madre.
7 Le modifiche nell’assegnazione dell’accredito per compiti educativi hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
231 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1361).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.